Incentivi rinnovabili validi solo se per uso privato

di Redazione Commenta

incentivi rinnovabili uso privatoUltimamente si è fatta molta confusione sugli incentivi ai privati per le rinnovabili, e per questo l’Agenzia delle Entrate è intervenuta ed ha recentemente emanato un comunicato sul suo sito in cui spiega meglio la disciplina. Attualmente l’incentivo previsto per l’installazione di un impianto fotovoltaico domestico (ovvero pannelli solari destinati alla produzione di energia elettrica) equivale alla detrazione fiscale del 50% della spesa. Ciò significa che al momento di stabilire su quale importo un cittadino debba pagare le tasse, si può detrarre la metà di quanto ha speso per realizzare l’impianto. Non per tutti però.

Nella nota dell’Agenzia infatti si specifica che questa detrazione è possibile soltanto per gli impianti ad uso domestico. Queste le poche righe chiarificatrici:

Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sono detraibili se l’apparecchiatura è al servizio dell’immobile residenziale.

Tradotto significa: se utilizzi l’impianto per creare energia solo per te stesso, ad esempio per far funzionare gli elettrodomestici, l’incentivo vale. Se invece hai installato l’impianto per guadagnarci, ovvero per rivendere l’energia in rete, allora l’incentivo non vale. L’esempio classico è quello della distesa di pannelli fotovoltaici su terreno, oppure di un impianto superiore ai 20 kw. Nessuna abitazione, nemmeno se ospita 10 persone, consumerà mai tutta quella energia, e per questo diventa evidente che un impianto simile è stato realizzato per guadagnarci. Per questo non è giusto che sia lo Stato a pagare questo investimento.

È importante infine precisare che l’applicazione della detrazione del 50% si può ottenere escludendo però altri tipi di incentivi del conto energia, e non dà diritto alla detrazione del 55% destinata agli interventi per il risparmio energetico, a meno che non si tratti di un impianto combinato fotovoltaico-termico. In quel caso valgono le detrazioni maggiori, sempre tenendo esclusi altri tipi di incentivi che restano non cumulabili.

Photo Credits | Thinkstock

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.