Nuovi reati penali ambiente, Lipu: “In parte bene, in parte un pasticcio”

di Redazione 1

Appena qualche giorno va vi abbiamo dato notizia, non senza una certa soddisfazione, del via libera in Italia ad un decreto legislativo sui reati ambientali, a recepimento della direttiva comunitaria 2008/99/CE sulla tutela penale dell‘ambiente. Sui nuovi reati penali introdotti per punire chi danneggia le specie delle aree protette, è intervenuta in questi giorni la LIPU, spiegando che dalla normativa si evincono sia apporti positivi, sia alcune criticità, l’espressione usata dal presidente dell’associazione ambientalista, Mamone Capria, per la precisione è: In parte bene, in parte un pasticcio. Vediamo di capire il motivo di questa definizione, quali sono i punti da apprezzare e quelli che andrebbero chiariti e migliorati per la LIPU.

 Spiega Mamone Capria che sono un ottimo passo in avanti le sanzioni previste per chi deturpa il patrimonio di rete Natura 2000 così come le pene per il bracconaggio ma molto resta ancora da fare e da chiarire:

Diciamo subito che il decreto non appare il massimo dell’architettura normativa. Un po’ pasticciato, poco chiaro ed emanato senza ascoltare con un’audizione le associazioni ambientaliste, che da anni svolgono un lavoro puntiglioso sul tema e che avrebbero permesso di evitare le mancanze ed i problemi che si registrano nel provvedimento.

Che il Governo non ascolti le parti coinvolte prima di legiferare, d’altra parte, di che ci meravigliamo, non è una novità. Ad ogni modo, soddisfazione è stata espressa dalla LIPU per l’articolo 733-bis

che introduce una sanzione, l’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda non inferiore a tremila euro, per chi distrugge, danneggia o comunque compromette la conservazione di un sito della rete Natura 2000, ovvero ZPS e SIC/ZSC. La LIPU in passato ha lavorato lungamente per l’approvazione del decreto del ministero dell’Ambiente 184 del 2007 e oggi con l’articolo 733-bis si introducono sanzioni importanti anche nei confronti di società ed enti.

Male invece l’articolo 727 bis

che punisce i danni a varie specie animali e vegetali tutelate dalle direttive Habitat, Allegato IV, e Uccelli, Allegato I, ma lo fa in maniera confusa, timorosa e insufficiente, tanto da aver generato polemiche e incertezze interpretative e finanche il rischio di una paradossale depenalizzazione. Rischio che a nostro avviso non c’è, restando salvi i casi in cui i fatti dovessero costituire più gravi reati, ovvero essere puniti con sanzioni più gravi, come avviene grazie alla legge 157/1992. E’ però un peccato che un atto di tale importanza sul fronte della lotta al bracconaggio abbia partorito un topolino, quando anche dalla recente Conferenza di Cipro sono arrivati forti appelli a rafforzare la prevenzione, la repressione e la punizione del bracconaggio. Lavoreremo perché il testo sia appena possibile corretto, ha concluso Mamone Capria.

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